Imposta di Soggiorno


INFORMATIVA GENERALE PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Con questo servizio web il gestore della struttura ricettiva dopo aver effettuato l'accesso alla propria area personale in alto a destra tramite SPID/CIE ha a disposizione la propria area personale per la gestione della struttura e relative denunce e per avere la propria situazione in linea
Le funzioni disponibili nella voce Imposta di Soggiorno / Area Personale:
Inserimento nuova struttura
Consultazione posizione delle strutture
Registrazione denunce periodiche
Monitoraggio situazione denunce
Pagamento
Modello di dichiarazione annuale

REGOLAMENTO


ALIQUOTE

L’imposta di soggiorno è pari a:
€ 0,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive all’aria aperta – campeggi
€ 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, immobili destinati alla locazione breve, rifugi, e tutte le altre strutture con classificazione fino a tre stelle comprese;
€ 1,50 per pernottamenti effettuati nelle strutture con classificazione superiore a tre stelle.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all’aperto) la misura dell’imposta si applica per un massimo di 10 giorni all’anno, anche se le presenze del soggetto passivo dell’imposta sono distribuite in più periodi.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
i minori entro il dodicesimo anno di età;gli studenti per ragioni di studio/sport o per periodi di formazione attestati dai rispettivi istituti scolastici, universitari od enti di formazione;
gli autisti e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura locale;
gli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate che pernottano per esigenze di servizio;
i soggetti disabili
L’applicazione delle esenzioni è subordinata alla compilazione e sottoscrizione, da parte dell’interessato, dell’apposita modulistica che si trova nei documenti allegati.
La modulistica va conservata dal gestore per 5 anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
Tutte le esenzioni devono essere indicate nella dichiarazione semestrale.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI E GESTORI

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI E GESTORI
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento comunale, i responsabili del versamento dell’imposta sono i gestori delle strutture ricettive. Il responsabile del versamento (di seguito indicato come “responsabile”) è assoggettato ai seguenti obblighi:
INFORMAZIONE: il responsabile è tenuto ad informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta e deve richiedere la compilazione di apposite dichiarazioni, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni. Il responsabile deve esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta riscossa e i riversamenti effettuati;
RISCOSSIONE: il responsabile deve richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
DICHIARAZIONE: il responsabile deve trasmettere al Comune, esclusivamente mediante il sito del Comune accedendo al Portale del Contribuente, la dichiarazione semestrale rispettando i termini previsti e qui di seguito riportati:
31 LUGLIO per le IMPOSTE RACCOLTE DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO
31 GENNAIO per le IMPOSTE RACCOLTE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE
Per il periodo compreso tra il 1°giugno 2025 e il 30 giugno 2025, gli adempimenti relativi alla comunicazione e al versamento saranno effettuati entro il termine del 31 gennaio 2026. La predetta dichiarazione deve essere trasmessa anche in assenza di pernottamenti nel semestre considerato
Il riversamento deve essere effettuato entro le medesime scadenze previste per la dichiarazione e deve avvenire con le seguenti modalità:
PAGOPA generato dal Portale del Contribuente;
in alternativa bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria indicando come causale “IMPOSTA DI SOGGIORNO” ed i seguenti dati: denominazione della struttura ricettiva che effettua il versamento ed il semestre di riferimento.
Nel caso di versamento errato (in più rispetto al dichiarato) è possibile effettuare compensazioni sul versamento successivo, secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il responsabile del versamento è nominato agente contabile delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno versate dai soggetti passivi del tributo, e come tale è soggetto al giudizio di conto della corte dei conti.
A tal fine, entro il 30 di gennaio di ogni anno, il responsabile del pagamento deve presentare al Comune il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell’anno precedente. I dati delle dichiarazioni semestrali sono finalizzati alla compilazione del suddetto conto giudiziale (modello 21) che viene generato dal software accedendo al Portale del Contribuente e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.
Il conto giudiziale della gestione deve essere inviato secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.valdieri@legalmail.it con il documento firmato digitalmente oppure allegando la scansione del documento di identità del mittente ed indicando come oggetto della mail “Imposta di soggiorno – conto giudiziale”;
consegnato direttamente all’ufficio protocollo del Comune fornendo la motivazione “Imposta di soggiorno – conto giudiziale della gestione”;
spedito a mezzo del servizio postale mediante raccomandata allegando la fotocopia del documento di identità del mittente ed indicando come oggetto della lettera “Imposta di soggiorno – conto giudiziale della gestione”;
L’agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto della gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile;
DICHIARAZIONE ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, dal dichiarante diverso dal gestore (curatore fallimentare, erede, ecc.) o da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali, professionisti iscritti all'albo).
Per quanto attiene le locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
La dichiarazione annuale va effettuata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Deve essere utilizzato il modello approvato il 29/04/2022 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

RIFIUTO AL PAGAMENTO DA PARTE DEL SOGGIORNANTE

Qualora il soggiornante si rifiuti di corrispondere l’imposta, il gestore della struttura in qualità di responsabile del versamento è tenuto a far compilare al soggiornante il modulo di rifiuto al pagamento, allegando il documento di identità del soggiornante stesso e inviare il tutto, entro tre giorni lavorativi, al Comune di Valdieri via posta elettronica all’indirizzo comune.valdieri@legalmail.it
In caso di rifiuto alla compilazione, sarà cura del responsabile del versamento compilare e inviare agli stessi recapiti il modulo di rifiuto al pagamento.
Il rifiuto alla compilazione della dichiarazione da parte del soggiornante è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell’articolo 7 del regolamento comunale.
Il responsabile del versamento è tenuto alla conservazione dei documenti trasmessi

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettua i controlli sull’applicazione dell’imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento.
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per il rifiuto o l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997.
Le omissioni e/o le irregolarità commesse da parte del gestore della struttura sono sanzionabili, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 in ragione degli importi riportati nell’art. 7 del regolamento.

CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

INFORMAZIONI-ISTRUZIONI

INFORMAZIONI

Servizio Tributi
Piazza della Resistenza n. 2 – 12010 Valdieri
Telefono: 0171/97109
Email: tributi@comune.valdieri.cn.it – protocollo@comune.valdieri.cn.it